Art. 3.

      1. Per la formazione delle intese di filiera, dei contratti quadro o dei contratti di programma agroenergetici, stipulati ai sensi dell'articolo 2, è prevista la costituzione di un consorzio, o di una società consortile o di un'altra forma associativa allo scopo di garantire un'azione sinergica tra gli operatori, un'equa distribuzione dei profitti e l'autosufficienza energetica delle imprese contraenti, singole o associate.
      2. Le regole statutarie delle forme aggregative previste dal comma 1 devono contenere apposite norme di trasparenza, le forme di controllo per la rintracciabilità delle biomasse da cui derivano i biocarburanti, le metodologie seguite per l'effettuazione di bilanci di CO2 e termici, per il monitoraggio delle emissioni derivanti dai biocarburanti prodotti nell'ambito dell'attività di produzione e dell'impatto ambientale sul territorio.
      3. Al fine di garantire l'equità tra gli operatori del consorzio di cui al presente

 

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articolo fa fede il bilancio medio annuale degli scambi con la rete di distribuzione elettrica, che deve essere certificato dalla stessa rete.
      4. Le forme aggregative costituite secondo le modalità previste dal presente articolo sono esentate dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e da ogni tributo necessario alla loro costituzione.
      5. I biocarburanti impiegati dalle imprese aderenti a un consorzio di cui al presente articolo nell'ambito delle attività del consorzio medesimo non sono considerati come parte della quota prevista dall'articolo 21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1 della presente legge, ferma restando, comunque, una riduzione dell'accisa. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce ogni anno la percentuale della riduzione dell'accisa applicabile e le modalità di effettuazione delle verifiche.